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Tribunale del riesame e condizioni psichiche dell’indagato L'Avvocato risponde 

Tribunale del riesame e condizioni psichiche dell’indagato

Vogliamo seguire anche noi l’abitudine di molte reti mediatiche di successo, continuando ad approfondire fatti di cronaca nera, anche negli sviluppi successivi alla commistione del reato.
Lo spunto ci viene dato dall’istanza avanzata dai difensori del marito-omicida di Battipaglia, che successivamente ha tentato il suicidio in carcere: evento di cui ci siamo di recente occupati, legandolo ad un più ampio fenomeno sociale.
Detta istanza, presentata innanzi ai giudici del Tribunale del Riesame, tende a far dichiarare l’incompatibilità della detenzione carceraria dell’omicida, con le sue attuali condizioni psichiche.

Insieme al “team” di penalisti, affiliati allo Studio Legale Labonia, entriamo in quelli che sono i risvolti normativi che detta procedura sta avviando.

L’istanza di cui abbiamo fatto cenno, dovrebbe essere discussa proprio nella giornata in cui viene pubblicato questo articolo, per cui ci asteniamo dall’entrare nel merito della vicenda, facendo solo una carrellata sulle funzioni dell’organo destinato a prendere una decisione in merito alla richiesta.

Il Tribunale del Riesame, che era originariamente denominato “Tribunale della Libertà”, è l’organo giudiziario demandato, in sede di riesame, a rivalutare le ordinanze che dispongono una misura cautelare coercitiva.
Detta attività può essere sollecitata solo da richiesta avanzata dell’imputato o dai suoi legali, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento di restrizione personale, così come recita l’art. 309 Codice Procedura Penale.
A sua volta il Pubblico Ministero può proporre appello avverso l’ordinanza del GIP, che rigetti o accolga parzialmente le sue richieste.
Il riesame altro non è se non un mezzo di impugnazione, concesso come rimedio ad un soggetto che ritenga di trarre personale svantaggio da un provvedimento coercitivo.
La competenza è assegnata territorialmente al Collegio del Tribunale presso cui è stata emessa l’ordinanza.

Essendo una procedura di garanzia individuale, è sollevata da qualunque onere economico.

Solo un ricorso per Cassazione può opporsi alla decisione del riesame, che può confermare, annullare o riformare il provvedimento, con esecutività immediata.
Non bisogna confondere la procedura del riesame con l’appello previsto dall’art. 310 Codice Procedura Penale, che è riferito alle misure di natura interdittiva: quali la sospensione dalla responsabilità genitoriale, dall’esercizio di un pubblico ufficio o di una determinata professione.

Solo per dovere di cronaca ricordiamo che non sono compatibili con il regime carcerario, solo le sindromi che risultano non curabili in costanza di detenzione.

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